Informazioni utili
COSA FARE IN CASO DI DECESSO DI UN CONGIUNTO
Quando viene a mancare una persona cara, nel più breve tempo possibile, il coniuge, il parente più prossimo, uno dei parenti della cerchia familiare o, in mancanza di questi, una persona vicina, dovrebbe:
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se il decesso avviene in casa, personalmente, o tramite un’agenzia di onoranze funebri, chiamare il medico curante che accerti le cause della morte e compili il certificato;
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se il decesso avviene in ospedale o in casa di cura, per le relative certificazioni provvede l'Amministrazione Ospedaliera;
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in caso di morte violenta, di morte improvvisa, per strada o in luoghi pubblici, ovvero in caso di morte di persone che vivono sole e non sono assistite, chiamare il 113 e avvertire l'Autorità Giudiziaria, da cui dipende l’autorizzazione alla rimozione della salma e il rilascio del nulla osta per le esequie funebri.
DESTINAZIONE SALME
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L'inumazione è il tipo di sepoltura in terra, in campo comune, la cui durata è di dieci anni e non è rinnovabile. I resti raccolti (esumazione) sono destinati all’ossario comune o, su richiesta dei familiari, depositati in apposite cellette.
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La tumulazione è il tipo di sepoltura in manufatti appositamente costruiti all’interno dei cimiteri e si dividono in loculi e cellette cinerarie.
Inoltre, esiste la possibilità di ottenere una concessione per il solo terreno al fine di poter costruirvi una sepoltura privata (tombe di famiglia).
L’area è soggetta a concessione a pagamento in base a tariffe comunali. -
La cremazione consiste nel ridurre in cenere, tramite il fuoco, le spoglie mortali raccogliendole in un’apposita urna. Si tratta di una pratica molto antica e rappresenta la migliore forma di sepoltura dal punto di vista igienico sanitario.
La cremazione è soggetta all’autorizzazione da parte del sindaco che la concede dopo aver accertato la volontà, espressa in vita, dal defunto ad essere cremato tramite:
a) iscrizione ad una società che ha tra i propri fini quello della cremazione;
b) testamento, anche olografo, che deve essere depositato anche dopo la morte, presso un notaio che provvederà alla pubblicazione e al rilascio di un estratto notarile delle disposizioni testamentarie;
c) atto sostituivo di notorietà con il quale il coniuge superstite o tutti i parenti più prossimi di pari grado dichiarano la propria volontà che la salma del congiunto venga cremata.
Con questa dichiarazione, unita ad un documento d’identità valido, l’impresa funebre provvederà al completo espletamento della pratica.
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, dai familiari o dall’esecutore testamentario, in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura ovvero in aree private all’aperto (con il consenso dei proprietari).
La dispersione non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è vietata nei centri abitati come da legge regionale 24/2009.
L’affidamento delle ceneri è rilasciata previo autorizzazione dell’ufficio di stato civile a seguito della presentazione di istanza in bollo da parte del parente individuato in vita dal defunto. L’affidatario ha l’obbligo di custodire l’urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.
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